RIAPERTURA AZIENDALE: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA TUTELA DEI DIPENDENTI.

Apr 30, 2020Consulenza Lavoro

Come noto, è stato pubblicato il Dpcm che prevede la graduale riapertura delle attività.
In data 14 Marzo, è stato sottoscritto dalle Parti sociali un protocollo condiviso per la tutela dei dipendenti nei luoghi di lavoro.
Tale protocollo è stato ulteriormente aggiornato e incrementato in data 24 Aprile 2020.
La struttura e il contenuto del protocollo possono essere così riassunti.

 

1. OBBLIGO INFORMAZIONE e GESTIONE della PERSONA SINTOMATICA.
Sussiste l’obbligo del datore di lavoro di informare i propri dipendenti e/o collaboratori sulle disposizioni vigenti e le misure prese ad hoc dall’azienda per la prevenzione del rischio di contagio.
In caso di stati febbrili di qualsiasi collaboratore e/o dipendente, vige l’obbligo di permanenza presso il domicilio e la tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare tempestivamente all’ufficio personale.
In tal caso l’azienda sarà obbligata, oltre che a isolare la persona sintomatica, ad avvisare senza indugio le autorità sanitarie.

 

2. MODALITA’ DI GESTIONE INGRESSO E USCITA IN AZIENDA per DIPENDENTI E FORNITORI ESTERNI.
Il datore di lavoro può, all’atto di accesso del dipendente, rilevarne la temperatura corporea. In nessun caso potrà registrare e/o tracciare tale dato, poiché dovrà essere garantito il rispetto della privacy.
Nel caso in cui il dipendente presenti uno stato febbrile, il datore di lavoro non potrà consentirne l’accesso in azienda.

Deve essere limitato il più possibile l’ingresso e/o la permanenza in azienda dei fornitori esterni. Nel caso in cui ciò non sia possibile, bisogna garantire l’isolamento degli stessi e il rispetto degli obblighi informativi di cui al punto 1.

Al fine della prevenzione e del contenimento del contagio è fatto altresì obbligo al datore di lavoro di far accedere e/o uscire dai locali aziendali i propri dipendenti in modo contingentato, evitando quindi assembramenti.

 

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Si raccomanda sia al datore di lavoro sia ai dipendenti di mantenere il più possibile la pulizia degli ambienti di lavoro.
Nel caso in cui sia presente una persona sintomatica, si raccomanda la sanificazione aziendale.
Si richiede, ove possibile, al datore di lavoro di garantire la quotidiana pulizia e sanificazione dei locali aziendali.

 

4. PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI e DPI
L’aziende deve mettere a disposizione di tutti i lavoratori, anche attraverso dispenser appositamente adibiti, detergenti per le mani e disinfettanti.
Si raccomanda al datore di lavoro l’obbligo di imporre ai propri lavoratori l’utilizzo dei consueti dispositivi di protezione individuali nonché di quelli ad hoc previsti per il contenimento del rischio di contagio legato al coronaVirus (Covid-19).

 

5. GESTIONE SPAZI COMUNI e ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Il datore di lavoro deve regolare l’accesso ai luoghi comuni in modo contingentato. Per aree comuni si intendono spazi ove è possibile l’assembramento tra più lavoratori quali: mense, spogliatoi, aree fumatori, ecc.
Devono altresì essere evitate, ove possibile, riunioni tra colleghi e deve essere favorito il lavoro da casa (noto come Smart Working).
Si consiglia di favorire la turnazione dei lavoratori sia nelle aree comuni che nei locali aziendali per limitare il più possibile i contatti.
Si raccomanda inoltre la periodica la pulizia e sanificazione.

 

6. AGGIORNAMENTO DVR e SORVEGLIANZA SANITARIA
E’ fatto obbligo del datore di lavoro di aggiornare il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), inserendo il rischio specifico di contagio legato al Covid-19 (Corona-Virus).
Deve essere inoltre mantenuta e incrementata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; in particolare, prima di accedere ai locali aziendali, a seguito di un periodo di quarantena, si consiglia al datore di sentire il parere del proprio medico competente circa le modalità di rientro del lavoratore.
Qualora Il medico competente ritenga utile, al fine della riduzione del rischio, porre in essere una o più misure particolari, potrà suggerire all’azienda l’adozione di specifici mezzi diagnostici.

 

In conclusione si ribadisce che la mancata o la totale inosservanza delle previsioni di cui sopra comporta, per l’azienda, oltre alla responsabilità anche il rischio della sospensione dell’attività.

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