ASSEGNO UNICO TEMPORANEO

Giu 15, 2021Consulenza Lavoro

L’articolo 1 del DL 79/2021 dispone che i nuclei familiari che non hanno diritto agli ANF (assegni nucleo familiare) dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 possano richiedere un assegno temporaneo mensile.
Tale assegno temporaneo, definito nel gergo “assegno ponte” spetta a chi possieda i seguenti requisiti:
1- Sia cittadino italiano o europeo;
2- essere soggetto al pagamento di imposta sul reddito in italia;
3- residenza e domicilio in Italia e avere figli fiscalmente a carico fino ai 18 anni;
4- residenza in Italia da almeno 2 anni;
5- ISEE inferiore a 50.000€.
La prestazione potrà essere richiesta esclusivamente in modalità telematica tramite INPS con le modalità che verranno successivamente stabilite.
Le domande per l’assegno ponte devono essere presentate dal 1° luglio entro il 30 settembre e, successivamente, dal mese di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2021.
Gli importi dell’assegno ponte variano in base ai livelli ISEE e in base al numero dei figli.
I nuclei familiari con ISEE superiore a 50.000€ non hanno diritto all’assegno.
L’importo dell’assegno è maggiorato del 50€ per ciascun figlio minore con disabilità.
L’assegno temporaneo è compatibile con:
  • Reddito di cittadinanza;
  • altre misure regionali e/o locali a favore dei figli a carico;
  • le misure destinate ad essere ridimensionate dall’introduzione dell’assegno unico universale (ad es. assegni di natalità; bonus bebè).
Si rammenta che l’assegno temporaneo NON è compatibile invece con gli Assegni Nucleo Familiare (ANF) pertanto sono alternativi.
Dal 1° luglio 2021 gli importi degli ANF sono maggiorati nelle misure stabilite dall’art 5 del DL 79/2021, ossia:
  • per nuclei familiari fino a 2 figli: maggiorazione di 37,5 € per ogni figlio;
  • per nuclei familiari con 3 o più figli: maggiorazione di 55€ per ogni figlio.
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