La legge 69/2021 di conversione del decreto sostegni, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha confermato anche per l’anno 2021 il maggiore limite per l’eventuale erogazione volontaria dei cd. fringe benefit.
Viene quindi confermato esclusivamente per l’anno d’imposta 2021 il limite pari ad € 516,46 per i beni in natura riconosciuti ai dipendenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, buoni pasto, buoni benzina, fringe card, ecc.
Si rammenta che tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore purché venga rispettato il limite sopraindicato (516,46€/anno) e sono un costo deducibile per l’azienda.
Qualora vengano erogati fringe benefit in misura superiore al tetto stabilito, scatta la piena imponibilità di tutto l’importo e non sono dell’eccedenza.
Si ricorda altresì che qualora il CCNL applicato dall’azienda preveda la corresponsione di importi una-tantum a titolo di welfare contrattuale, anche tali somme vengono cumulate nel limite sopraindicato.